Articolo 90 NOIF,
Comma 4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell’indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, i cui termini sono definiti annualmente dalla FIGC, salvo che, per ogni nuova acquisizione, la Lega di competenza riscontri l’integrale copertura degli impegni economico-finanziari da assolvere nel corso della stagione sportiva, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori intervenute nella sessione di riferimento. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario relativo alla stagione sportiva in corso, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale di competenza della stagione sportiva in corso, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori ceduti e il costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile di competenza della stagione sportiva in corso, dei calciatori acquisiti. Tale costo contrattuale non potrà essere oggetto di successiva rinegoziazione in aumento salvo che intervenga almeno una pari riduzione del costo complessivo dei contratti in essere o la eventuale successiva revoca del provvedimento.
Comma 4 bis. Il provvedimento di cui al comma precedente si applica anche nel caso in cui le società abbiano presentato domanda di accesso agli istituti di regolazione della crisi o dell’insolvenza previsti al D.lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 che presuppongano procedure in continuità aziendale diretta. Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori permane sino al termine della seconda sessione di mercato successiva all’intervenuta omologazione della competente Autorità Giudiziaria o ad equivalente provvedimento divenuto definitivo, in cui siano stabiliti esplicitamente effetti di esdebitazione.